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STATUTO
dell' ASSOCIAZIONE MUSEI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA |
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TITOLO I Art. 1 Denominazione e sede L’Associazione è denominata "AMAT Associazione Musei Archeologici della Toscana", con sede legale in Firenze, Via Alamanni 41, e sede operativa di volta in volta determinata ai sensi del successivo art. 21. Art. 2 Intenti e finalità L’Associazione ha come scopo principale la valorizzazione dei Musei e parchi archeologici toscani, considerati come fondamentale risorsa culturale e turistica delle comunità locali e della Toscana tutta. A tal fine l’Associazione si propone in particolare di: - promuovere l’immagine dell’archeologia toscana in Italia e all’estero, attraverso l’uso di tutti gli strumenti di comunicazione e pubblicitari disponibili;
L’Associazione non ha fini di lucro. Art. 3 - Durata La durata dell’associazione è a tempo indeterminato
TITOLO II Soci Art. 4 Adesione Oltre a coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo, possono far parte dell’Associazione i Musei e Parchi toscani che ne chiedano di far parte, purchè abbiano un carattere preminentemente archeologico o contengano una significativa collezione archeologica. E’ esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come ogni difformità nella disciplina del rapporto associativo. L’ammissione a socio, su richiesta scritta dell’Ente gestore del Museo, è deliberata entro trenta giorni dal ricevimento della domanda dal Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà entro i 15 giorni successivi a dare comunicazione dell’accoglimento o dell’eventuale rigetto. Avverso l’eventuale rigetto è ammesso ricorso in prima istanza al Consiglio di Amministrazione stesso, e in seconda istanza all’Assemblea Generale. La qualifica di socio decorre dal giorno di accettazione della domanda. L’Assemblea Generale può determinare un contributo di iscrizione da versare all’Associazione entro 60 giorni dall’accettazione della domanda. Art. 5 Obblighi dell’associato L’Ente associato è tenuto all’osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali pena le sanzioni previste da un apposito regolamento adottato dall’Assemblea Generale. L’associato è tenuto al pagamento di una quota associativa annua nella misura che sarà stabilita dall’Assemblea Generale. Essa è intrasmissibile se non a causa di morte e non è rivalutabile. I soci aderiscono all’Associazione a tempo indeterminato. Art. 6 Nomina rappresentanti Nel termine di trenta giorni dalla avvenuta ammissione a socio di cui all’art.4, l’Ente associato trasmette la nomina del proprio rappresentante permanente in seno all’Assemblea. La stessa procedura deve essere seguita nel caso di sostituzione del rappresentante. Ove non venga provveduto alla nomina di cui sopra, l’Ente è rappresentato dal suo rappresentante legale. Art. 7 Recessione e decadenza I soci possono recedere dall’Associazione mediante comunicazione da effettuarsi entro 90 giorni dal termine dell’anno finanziario in corso. L recesso ha valore dal 1° gennaio dell’anno successivo e non comporta rimborso o diminuzione della quota associativa dovuta per l’anno in corso. La qualifica di socio si perde altresì:
La decadenza del socio è deliberata dall’Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
TITOLO III Organi sociali
Art. 8 Organi Sono organi dell’Associazione:
Le cariche elettive hanno la durata di due anni e ad esse si può essere rieletti. Art. 9 L’Assemblea Generale L’Assemblea è costituita dai rappresentanti di tutti gli Enti associati nominati con la procedura di cui all’art. 6 ed ha sovranità di poteri nella conduzione dell’Associazione. Spetta all’Assemblea:
Art. 10 Convocazione dell’Assemblea L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno, rispettivamente emntro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre. L’Assemblea è convocata inoltre ogniqualvolta il C.d.A. lo deliberi o quando ne facciano richiesta scritta almeno 1/5 degli associati. Art. 11 Validità delle sedute L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà piùuno degli assiciati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione quando le presenze rappresentino almeno 1/3 degli aventi diritto. La seconda convocazione può essere indetta nella stessa giornata della prima, ma ad almeno 2 ore di distanza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti secondo il principio del voto singolo di cui all’art. 2.532 del codice Civile. Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie e la decadenza di un Socio devono prendersi avuta la presenza alla votazione di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni sono normalmente effettuate in modo palese; sono effettuate a scrutinio segreto quando lo richieda almeno 1/3 dei presenti. Art. 12 Presidenza dell’assemblea L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza anche di quest’ultimo, assume le funzioni di Presidente il componente più anziano del Consiglio di Amministrazione. Il verbale dell’assemblea è redatto dal Segretario Generale dell’Associazione di cui al successivo art. 18 bis. Art. 13 Il Consiglio di Amministrazione L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri dispari, fino ad un massimo di undici compreso il Presidente. Il numero dei consiglieri deve comunque essere inferiore al 50% del numero dei soci dell’Associazione. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea Generale su proposta del Presidente. Possono far parte del C.d.A. anche persone non facenti parte dell’assemblea, purchè la loro candidatura sia ufficialmente avanzata al Presidente da un ente socio. Il Presidente in tal caso ne dà comunicazione all’Assemblea. Ciascun Ente non può avanzare più di una candidatura. Art. 14 Decadenza dalla carica di consigliere Il consigliere che per tre volte consecutive non intervenga alla riunione del Consiglio di Amministrazione senza giustificato motivo è dichiarato decaduto dallo stesso C.d.A. che provvede alla sua sostituzione a maggioranza dei suoi componenti. Il consigliere così nominato rimane in carica fino alla successiva riunione dell’Assemblea Generale che ne ratifica la nomina o provvede a nominare un altro consigliere. In ogni caso la scadenza coincide con quella dell’intero Consiglio. Art. 15 Compiti del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio attua i deliberati e le direttive programmatiche dell’Assemblea Generale. E’ investito altresì dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria dell’Associazione, e gli sono conferite tutte le facoltà per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge e per statuto, riservate all’Assemblea o al Presidente. Il Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti, nomina il Vice Presidente su indicazione del Presidente. Può costituire, per i diversi settori di attività dell’Associazione, commissioni tecniche o gruppi di lavoro composti da propri membri, da membri dell’Assemblea Generale, da esperti esterni. Il Consiglio di Amministrazione nomina il segretario Generale dell’Associazione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, e sono valide quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza ei voti e ne viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Art. 16 Convocazione del Consiglio di Amministrazione Il Consilgio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario per la gestione delle attività dell’Associazione. La convocazione può essere anche richiesta da tre consiglieri con motivazione scritta. Art. 17 Il Presidente E’ nominato dall’Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei presenti, su proposta di almeno tre rappresentanti permanenti, tra persone anche non facenti parte dell’assemblea purchè amministratori, dirigenti o funzionari di un Ente socio. Art. 18 Attribuzioni del Presidente Il Presidente.
Art. 18 bis Il Segretario Generale Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, per la durata di tre anni. Il Segretario Generale attua le disposizioni emanate dagli organi associativi, coadiuva il Presidente, propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari. E’ responsabile della gestione ordinaria dell’Associazione. Al segretario Generale può essere delegata dal Presidente la firma, sia per quanto riguarda gli atti e i documenti che promanano dagli uffici dell’associazione, sia per le operazioni di carattere economico e finanziario. Il Segretario generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, per le quali funge da Segretario. Art. 19 Il Collegio dei Revisori dei Conti E’ costituito da tre Revisori nominati dall’Assemblea Generale tra i propri componenti. Il Presidente viene nominato con votazione separata. Il Collegio vigila sulla gestione economica e finanziaria dell’Associazione, e ne riferisce all’Assemblea con la relazione sul conto consuntivo. TITOLO IV Patrimonio, bilancio, consuntivo Art. 20 Patrimonio Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità. Art. 21 Gestione economica e finanziaria Alle spese occorrenti per il normale svolgimento dell’attività associativa si provvede con i seguenti mezzi:
E’ comunque fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili, avanzi gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio di previsione deve essere approvato dall’Assemblea Generale entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferisce. Il Bilancio Consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce. La sede operativa dell’Associazione, ivi compresa la tenuta dei libri contabili, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione. TITOLO V Scioglimento, liquidazione e norme di rinvio Art. 22 Scioglimento L’Associazione può essere sciolta per deliberazione dell’assemblea Generale appositamente convocata in sessione straordinaria. La deliberazione dell’assemblea, in questo caso, è valida se presa con il voto favorevole di almeno i ľ (tre quarti) degli associati. La deliberazione di scioglimento determina anche la destinazione del patrimonio sociale e la nomina di uno o più liquidatori. Art. 23 Rinvio Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. |