Lo statuto dell'A.M.A.T.

Lo statuto dell'A.M.A.T.

TITOLO I

L'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Denominazione e sede
L’Associazione è denominata “AMAT – Associazione Musei Archeologici della Toscana”, con sede legale in Comune di Cortona (Arezzo), Piazza della Repubblica n. 13 e sede operativa di volta in volta determinata ai sensi del successivo art. 21.

Art. 2 – Intenti e finalità
L’Associazione ha come scopo principale la valorizzazione dei Musei e dei Parchi archeologici toscani, considerati come fondamentale risorsa culturale e turistica delle comunità locali e della Toscana tutta.

A tal fine l’Associazione si propone in particolare di:

  • ​promuovere l’immagine dell’archeologia toscana in Italia e all’estero, attraverso l’uso di tutti gli strumenti di comunicazione e pubblicitari disponibili;
  • promuovere l’adeguamento dei servizi museali ai più elevati standard europei, anche attraverso la costituzione di un sistema informativo comune e l’organizzazione di momenti formativi per gli addetti;
  • costituirsi come interlocutore dei soggetti istituzionali preposti  –a livello locale, regionale, nazionale e comunitario-  per l’elaborazione e la gestione di progetti e programmi rivolti alla tutela, conservazione  e promozione dei beni archeologici toscani;
  • sollecitare l’interesse dell’imprenditoria nei riguardi dell’archeologia toscana, nel settore dell’editoria tradizionale e multimediale, del turismo culturale, della produzione in genere di beni e servizi legati ai valori storici ed estetici presenti nel sistema archeologico toscano.

L’Associazione non ha fini di lucro.

Art. 3 – Durata
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.


TITOLO II

SOCI

Art. 4 – Adesione
Oltre a coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo, possono far parte dell’Associazione i Musei e i Parchi toscani che ne chiedano di far parte, purché abbiano un carattere preminentemente archeologico o contengano una significativa collezione archeologica. E’ esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come ogni difformità nella disciplina del rapporto associativo.

L’ammissione a socio, su richiesta scritta dell’Ente gestore del Museo, è deliberata entro trenta giorni dal ricevimento della domanda dal Consiglio di amministrazione, il quale provvederà entro i quindici giorni successivi a dare comunicazione dell’accoglimento o dell’eventuale rigetto. Avverso l’eventuale rigetto è ammesso ricorso in prima istanza al Consiglio di Amministrazione stesso, e in seconda istanza all’assemblea generale. La qualifica di socio decorre dal giorno di accettazione della domanda. 

 

Art. 5 – Obblighi dell’associato
L’Ente associato è tenuto all’osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali pena le sanzioni previste da un apposito regolamento adottato dall’Assemblea Generale.
L’associato è tenuto al pagamento di una quota associativa annua nella misura che sarà stabilita anno per anno dall’Assemblea Generale. Essa è intrasmissibile se non a causa di morte e non è rivalutabile.
I soci aderiscono all’associazione a tempo indeterminato.

Art. 6 – Nomina dei rappresentanti
Nel termine di trenta giorni dalla avvenuta ammissione a socio di cui all’art. 4, l’Ente associato trasmette la nomina del proprio rappresentante permanente in seno all’Assemblea.
La stessa procedura deve essere seguita nel caso di sostituzione del rappresentante.
Ove non venga provveduto alla nomina di cui sopra, l’Ente è rappresentato dal suo rappresentante legale.

Art. 7 – Recesso e decadenza
I soci possono recedere dall’Associazione mediante comunicazione da effettuarsi entro novanta giorni dal termine dell’anno finanziario in corso. Il recesso ha valore dal primo gennaio dell’anno successivo e non comporta rimborso o diminuzione della quota associativa dovuta per l’anno in corso.

La qualifica di socio si perde altresì:
a) per il venir meno dei requisiti di cui all’art. 4;
b) per morosità;
c) per grave e reiterata violazione degli obblighi previsti dallo Statuto e inosservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

La decadenza da socio è deliberata dall’Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.


TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi
Sono organi dell’associazione:

a) l’Assemblea Generale;
b) il Presidente;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche elettive hanno la durata di due anni e ad esse si può essere rieletti.

Art. 9 – L’Assemblea Generale
L’assemblea è costituita dai rappresentanti di tutti gli Enti associati nominati con la procedura di cui all’art. 6 ed ha sovranità di poteri nella conduzione dell’Associazione.

Spetta all’assemblea:
a) determinare gli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per il perseguimento degli scopi statutari;
b) nominare e revocare il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione;
c) nominare il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) approvare il preventivo annuale di spesa per la gestione dell’associazione ed il rendiconto dell’esercizio;
e) determinare l’ammontare delle quote associative annue e dell’eventuale contributo di iscrizione;
f) approvare il regolamento di cui all’art. 5 e gli altri regolamenti di organizzazione che il Consiglio di Amministrazione ritenga di proporre all’Assemblea;
g) deliberare la decadenza da socio ai sensi dell’art. 7;
h) deliberare le modificazioni allo Statuto;
i) deliberare l’eventuale scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori;
j) deliberare l’adesione ad altri organismi associativi e nominare i rappresentanti dell’associazione presso gli stessi.

Art. 10 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno, rispettivamente entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre. L’Assemblea è convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo deliberi o quando ne facciano richiesta scritta almeno un quinto degli associati. 

Art. 11 – Validità delle sedute
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione quando le presenze rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto. La seconda convocazione può essere indetta nella stessa giornata della prima, ma ad almeno due ore di distanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie e la decadenza di un socio devono prendersi avuta la presenza alla votazione di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni sono normalmente effettuate in modo palese; sono effettuate a scrutinio segreto quando lo richieda almeno un terzo dei presenti.

Art. 12 – Presidente dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza anche di quest’ultimo, assume le funzioni di Presidente il componente più anziano del Consiglio di Amministrazione. Il verbale dell’assemblea è redatto dal Segretario Generale dell’Associazione di cui al successivo art. 18 bis.

Art. 13 – Il Consiglio di Amministrazione
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri dispari, fino ad un massimo di undici compreso il Presidente. Il numero dei consiglieri deve comunque essere inferiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei soci dell’Associazione.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea su proposta del Presidente.

Possono far parte del Consiglio di amministrazione anche persone non facenti parte dell’Assemblea, purché la loro candidatura sia ufficialmente avanzata al Presidente da un Ente socio. Il Presidente in tal caso ne dà comunicazione all’Assemblea. Ciascun Ente non può avanzare più di una candidatura.
  
Art. 14 – Decadenza dalla carica di Consigliere
Il Consigliere che per tre volte consecutive non intervenga alla riunione del Consiglio di Amministrazione senza giustificato motivo è dichiarato decaduto dallo stesso Consiglio di Amministrazione che provvede alla sua sostituzione a maggioranza dei suoi componenti. Il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla successiva riunione dell’Assemblea Generale che ne ratifica la nomina o provvede a nominare un altro Consigliere. In ogni caso la scadenza coincide con quella dell’intero Consiglio.

Art. 15 – Compiti del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio attua i deliberati e le direttive programmatiche dell’Assemblea Generale.
E’ investito altresì dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, e gli sono conferite tute le facoltà per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge e per Statuto, riservate all’assemblea o al Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti, nomina il Vice Presidente su indicazione del Presidente. Può costituire, per i diversi settori di attività dell’Associazione, commissioni tecniche o gruppi di lavoro composti da propri membri, da membri dell’assemblea Generale, da esperti esterni.
Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario Generale dell’Associazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, e sono valide quando siano presenti almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e ne viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente  e dal Segretario Generale. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Art. 16 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario per la gestione delle attività dell’Associazione. La convocazione può anche essere richiesta da tre Consiglieri con motivazione scritta.

Art. 17 – Il Presidente
E’ nominato dall’Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei presenti, su proposta di almeno tre rappresentanti permanenti, tra persone anche non facenti parte dell’assemblea purché amministratori, dirigenti o funzionari di un Ente socio.

Art. 18 – Attribuzioni del Presidente
Il Presidente:

  • rappresenta l’associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio;
  • convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;
  • propone al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle attività associative ivi inclusa l’apertura e chiusura dei conti bancari, le operazioni sui titoli, la richiesta di fidi, ed ogni altra operazione bancaria necessaria per il normale svolgimento delle attività;
  • provvede all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nonché a tutte le altre funzioni affidategli dal presente Statuto e dagli organi dell’Associazione;
  • in caso di necessità ed urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

Art. 18 bis - Il Segretario Generale
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, per la durata di tre anni. Il segretario Generale attua le disposizioni emanate dagli organi associativi, coadiuva il Presidente, propone le soluzioni e di provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.
E’ responsabile della gestione ordinaria dell’Associazione.

Al Segretario Generale può essere delegata dal Presidente la firma, sia per quanto riguarda gli atti ed i documenti che promanano dagli uffici dell’Associazione, sia per le operazioni di carattere economico e finanziario. Il segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e del  Consiglio di Amministrazione, per le quali funge da segretario.

Art. 19 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
E’ costituito da tre Revisori nominati dall’assemblea Generale tra i propri componenti. Il Presidente viene nominato con votazione separata. Il Collegio vigila sulla gestione economica e finanziaria dell’associazione, e ne riferisce all’Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.


TITOLO IV

PATRIMONIO – BILANCIO – CONSUNTIVO

Art. 20 – Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito:

  • dai beni mobili e immobili venuti in possesso dell’associazione per acquisti, lasciti, donazioni, devoluzioni;
  • dalle eccedenze attive delle gestioni annuali trasferite a patrimonio;
  • dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annue di gestione.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità.

Art. 21 – Gestione economica e finanziaria
Alle spese occorrenti per il normale svolgimento dell’attività associativa si provvede con i seguenti mezzi:

  • quote associative annuali;
  • eventuali contributi, sponsorizzazioni, rimborsi e corrispettivi per prestazioni e servizi;
  • avanzi della gestione annuale non trasferiti a patrimonio.

E’ comunque fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. L’esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio di previsione deve essere approvato dall’Assemblea Generale entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferisce. Il Bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

La sede operativa dell’Associazione, ivi compresa la tenuta dei libri contabili, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.


TITOLO V

SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE E NORME DI RINVIO

Art. 22 – Scioglimento
L’Associazione può essere sciolta per deliberazione dell’assemblea Generale appositamente convocata in sessione straordinaria.
La deliberazione dell’assemblea, in questo caso, è valida se presa con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
La deliberazione di scioglimento determina anche la destinazione del patrimonio sociale e la nomina di uno o più liquidatori.

Art. 23 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.


TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

Art. 24 – Organi provvisori
Sino alla convocazione della prima Assemblea Generale, l’associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione straordinario composto dai rappresentanti di tutti gli Enti soci intervenuti alla stipula dell’atto costitutivo. Il Consiglio straordinario ha tutti i poteri attribuiti dallo Statuto all’Assemblea Generale e al Consiglio di Amministrazione. Nomina al suo interno un Presidente che rimarrà in carica fino alla prima Assemblea generale da convocarsi comunque entro e non oltre sei mesi dalla stipula dell’atto costitutivo.

Art. 25 – Poteri degli organi straordinari
Sino alla nomina di tutti gli organi statutari dell’Associazione, gli organi straordinari funzioneranno osservando le disposizioni del presente Statuto in quanto applicabili.

Ultima stesura come approvata dall’Assemblea Generale nella seduta straordinaria del 25.11.2003 Rogito Notaio Piccinini. Registrato a Firenze il 2.12.2003 al n. 4.357 di repertorio.